16.12.2022
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Per la sostituzione degli infissi è possibile accedere ai bonus, al ricorrere di alcuni requisiti, quali sono:

  • Superbonus
  • Bonus Casa 50%
  • Bonus sicurezza 50%
  • Ecobonus 50%

 

Superbonus

Superbonus è una agevolazione fiscale che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, che spetta in particolare alle persone fisiche e ai condomini, al sussistere di determinate condizioni.

 

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione fino al 31.12.25 e ha previsto le seguenti percentuali di agevolazione:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

Il decreto “Aiuti-quater”

Il decreto “Aiuti-quater” è intervenuto in maniera importante a modificare il quadro normativo e ha previsto una serie di modifiche sostanziali all’ambito di applicazione del superbonus, ed in particolare:

- la riduzione al 90% della misura della detrazione per gli interventi in condomini ed edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate già a decorrere dal 2023, fatta eccezione per gli interventi con CILA presentata entro il 25.11.2022 e delibera condominiale adottata entro il 24.11.2022;

- il prolungamento del termine al 31.3.2023 entro cui è possibile sostenere le spese per gli interventi sulle c.d. “villette” fruendo dell’aliquota al 110%, se al 30.9.2022 i lavori sono stati eseguiti per almeno il 30%;

- l’estensione del superbonus agli interventi iniziati dall’1.1.2023 sulle c.d. “villette” con aliquota del 90%, ai soli proprietari o titolari di diritti reali di godimento, che utilizzano l’immobile come abitazione principale e a determinate condizioni reddituali;

- la possibilità di rateizzare il credito derivante dall’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 o 4 rate).

In seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Aiuti quater l’aliquota al 110% può continuare ad applicarsi sulle spese sostenute:

- fino al 31.12.2023, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, se alla data del 25.11.20222 è stata effettuata la CILA e se entro il 24.11.2022 è stata perfezionata la delibera condominiale;

- fino al 31.12.2025, per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici, al ricorrere di alcuni requisiti;

- fino al 31.12.2023, per gli interventi effettuati dai soggetti IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) e cooperative edilizie, nonché dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, fermo restando che il superbonus si estende alle spese sostenute sino alla fine del 2023 soltanto se alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (altrimenti il superbonus si “ferma” alle spese sostenute entro il 30.6.2023);

- fino al 31.12.2025, per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS;

- fino al 31.3.2023, con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) che alla data del 30.9.2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Chi può ricevere il sostegno?

Le persone fisiche possono utilizzare le agevolazioni (fino al 31.12.25) se effettuano interventi su edifici composti da almeno 2 unità familiari. Nel caso in cui gli interventi vengono effettuati su edifici unifamiliari (villette) e unità indipendenti e autonome in edifici plurifamiliari (villette a schiera), al fine di utilizzare le agevolazioni (solo fino al 31.12.23) la legge richiede particolari requisiti:

- il contribuente deve essere titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi;

- l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale;

- il contribuente deve avere un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000,00 € , determinato secondo le modalità stabilite dal co. 8-bis.1 introdotto nell’art. 119 del DL 34/2020 dal decreto “Aiuti-quater”.

Modalità di fruizione dell'agevolazione

  • Fruizione della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi - Rpipatrizione in 4 rate
  • Opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo - Utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario in 4 rate
  • Opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrspettivo (post DL 176/2022 "A1uti-quater") - Possibilità di utilizzare il credito d'imposta da parte dei cessionari/fornitori in 10 rate per le comunicazioni inviate entro il 31.10.2022